L’INPS, tramite l’emanazione dell’avviso di addebito, ingaggia una procedura per la riscossione coattiva di contributi e premi evasi. Questo documento, di natura perentoria, si insedia al posto della cartella di pagamento, accelerando il processo di esazione.
Indice della guida
Questo strumento, l’avviso di addebito, si concretizza in un’azione esecutiva istantanea, eludendo la necessità di una cartella esattoriale, processo comune ad altri enti creditizi. L’INPS può, quindi, impiegare direttamente questo meccanismo per intimare il recupero dei contributi, culminando in una possibile espropriazione forzata nei confronti del debitore.
L’avviso di addebito INPS si manifesta come un pronunciamento formale dell’Istituto, segnalando al contribuente debiti o anomalie nei versamenti previdenziali. Emergente da discrepanze tra contributi dovuti e versati, questa comunicazione può riguardare lavoratori autonomi, datori di lavoro o entità giuridiche.
L’attività di riscossione svolta dall’INPS, post accertamenti, si concretizza nella notifica di un avviso di addebito, esecutivo e surrogante la cartella di pagamento, e include i compensi spettanti all’agente di riscossione.
I servizi di consultazione e le richieste di sospensione o annullamento, totale o parziale, dell’avviso sono indirizzati a:
- Responsabili dell’adempimento contributivo;
- Delegati;
- Intermediari autorizzati.
In dettaglio, l’avviso specifica l’entità del debito, il periodo di irregolarità e le modalità di pagamento, offrendo anche vie per contestazioni o chiarimenti. Questo documento segna l’avvio della riscossione coattiva da parte dell’INPS.
L’avviso può essere emesso per riscuotere contributi omessi o somme ritenute dovute a seguito di verifiche. In caso di contributi non versati nei termini legali o pagati in ritardo, l’INPS può inizialmente inviare un avviso bonario, procedendo all’emissione dell’avviso di addebito se il pagamento non avviene entro i termini stabiliti.
L’avviso di addebito da accertamento si basa su spettanze verificate tramite ispezioni dell’Istituto o altri Enti, o accertamenti ufficiali. In assenza di pagamento entro 90 giorni dalla notifica di tali atti, viene emesso l’avviso di addebito.
Procedimento di Notifica e Consegna
Il contribuente viene allertato dell’avviso di addebito mediante invio elettronico certificato (PEC) o, in alternativa, mediante spedizione di missiva raccomandata arricchita da ricevuta di ritorno. Tale avviso può altresì essere intimato per mezzo di messaggeri comunali o agenti della Polizia municipale.
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Implicazioni Legali della Ricezione
All’atto della ricezione, il contribuente diviene formalmente conscio del debito e delle sue implicazioni giuridiche. L’INPS prescrive un termine per il saldo o la contestazione del debito. L’inadempienza entro tale termine può innescare meccanismi esecutivi, quali il pignoramento di beni.
Modalità di Pagamento
Il versamento deve essere eseguito entro 60 giorni dall’avvenuta notifica, utilizzando il modulo RAV allegato. Successivamente, il debito viene trasmesso all’agente di riscossione, che, scaduto il termine di 60 giorni, inizierà il recupero coattivo.
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Decreto Legislativo e Costi per il Cittadino
Il decreto legislativo del 24 settembre 2015, n. 159 ha introdotto una diminuzione dei costi per il cittadino, sostituendo l’aggio per l’agente della riscossione con gli oneri di riscossione, necessari per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione.
Oneri di Pagamento e Ricorso
I pagamenti eseguiti entro 60 giorni dalla notifica comportano un onere del 3% sulle somme riscosse. Superato tale termine, l’onere si eleva al 6% più ulteriori somme stabilite dalla legge. Entro 40 giorni dalla notifica, il contribuente può appellarsi al giudice del lavoro, seguendo le indicazioni fornite dall’INPS. Il giudice può ordinare la sospensione dell’avviso di addebito, che dovrà essere notificata all’agente di riscossione. Nei casi previsti, è possibile la rateizzazione del debito su richiesta all’agente di riscossione.
Proposizione del Ricorso Amministrativo
Si esorta i contribuenti a esaminare accuratamente l’avviso di addebito e a identificare possibili errori o discrepanze. In caso di contestazione, è possibile avanzare un ricorso amministrativo o, in certe condizioni, negoziare con l’INPS un piano di rientro o di rateizzazione.
Scenari Post-Ricorso
Dopo la presentazione del ricorso amministrativo, possono verificarsi diversi esiti:
- Mancata decisione da parte dell’organo amministrativo nei termini stabiliti.
- Notifica dell’avviso di addebito relativo ai crediti impugnati.
- Accoglimento del ricorso: le somme contestate vengono escluse dall’avviso di addebito.
- Rigetto del ricorso: in caso di mancato pagamento, segue la notifica dell’avviso di addebito.
- Accoglimento parziale: l’INPS ridetermina le somme contestate.
- Elementi dell’Avviso di Addebito:
L’avviso di addebito deve includere:
- Codice fiscale del debitore.
- Tipo di credito e riferimenti previdenziali.
- Dettagli dell’atto di accertamento e periodo di riferimento.
- Anno e periodo di riferimento del credito.
- Importo del credito, ripartito tra capitale, sanzioni e interessi.
- Importo complessivo, incluso il compenso di riscossione.
- Identificazione dell’Agente della Riscossione.
- Firma del responsabile INPS.
- Intimazione al pagamento entro 60 giorni.
- Termine di 40 giorni per il ricorso e autorità competente.
La mancanza di uno qualsiasi di questi elementi rende l’avviso nullo. I riferimenti al ruolo, alle somme iscritte e alla cartella di pagamento hanno valore di titolo esecutivo (art. 30 co. 14 del DL 78/2010).
Ingiunzione avviso di addebito
avviso di addebito può essere imposto al debitore attraverso:
- Posta Elettronica Certificata;
- Missiva raccomandata con avviso di ricezione;
- Per mezzo degli araldi municipali o delle sentinelle della Polizia urbana.
L’avviso è esaminabile nel portale virtuale dell’INPS, accedendo al servizio “Cassetta postale”, per il cittadino, oppure per mezzo dei servizi di scrutinio, di domanda di sospensione e di abrogazione totale o parziale dell’avviso, per le corporazioni e i liberi professionisti.
Caducità e Obsolescenza
Qualora l’avviso di addebito sia stato promulgato riferendosi a tributi o meriti dovuti alle istituzioni pubbliche di previdenza, i gravami devono essere inscritti in elenchi divenuti esecutivi, sotto pena di obsolescenza:
- Entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine ultimo di erogazione, se si tratta di tributi o meriti inadempiti; la tempistica prende avvio dalla data in cui l’Ente ha avuto cognizione del dovuto, qualora la denuncia, la comunicazione o il riconoscimento del debito siano stati trasmessi tardivamente;
- Entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di intimazione del decreto, se si tratta di tributi o meriti dovuti in virtù di constatazioni eseguite dalle sedi;
- Infine, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il decreto è diventato irrevocabile, se i tributi o i meriti sono soggetti a contestazione giuridica.
Se l’iscrizione in elenco avviene oltre le date indicate, l’INPS perde in modo definitivo la facoltà di esigere i propri crediti, la nota di esazione o l’avviso di addebito notificati al debitore si rivelano illegittimi.
I crediti non ancora caduti in obsolescenza possono essere esatti tramite azione ordinaria, appellandosi al giudice. La caducità dall’iscrizione in elenco impedisce l’esazione per mezzo dell’agente di riscossione, non cancella l’obbligo.
La prescrizione dei tributi previdenziali è quinquennale, decorrendo dal giorno in cui il debitore avrebbe dovuto elargire le somme.
L’avviso di addebito interrompe la prescrizione, così come ogni documento intimato al debitore e contenente l’incitamento a soddisfare (sollecitazione di pagamento, nota di esazione, decreto coercitivo, avviso amichevole, ecc.). Per interrompere la validità della prescrizione, l’avviso di addebito o l’atto di interruzione devono essere intimati entro 5 anni dall’ultima sollecitazione di pagamento.
Modalità e Tempi per il Soddisfo del Debito
Il debitore è tenuto a saldare l’importo indicato nell’avviso di addebito entro 60 giorni dalla notifica. Per il saldo è possibile impiegare il bollettino RAV precompilato e annesso all’avviso
L’avviso di addebito è intimato al debitore e, simultaneamente, trasmesso all’agente di riscossione in forma telematica: qualora il debitore non esegua il saldo entro i 60 giorni dalla notifica, l’agente procede con modalità coattive a recuperare le somme dovute.
Se il saldo avviene entro i 60 giorni dalla notifica, l’onere di esazione, ovvero la remunerazione riconosciuta all’agente di riscossione, ammonta al 3% delle somme esatte. Gli oneri ascendono al 6% oltrepassati i 60 giorni. L’agente di riscossione procede in ogni caso all’esazione coattiva del debito, una volta trascorso il termine dei 60 giorni previsti per il saldo.
Interessi di Dilazione e Differimento dell’Importo dell’avviso di addebito
Gli interessi di dilazione e di differimento sono calcolati sulla base del tasso BCE, incrementato del 6%, e rimangono invariati, nella maggior parte dei casi, per tutta la durata del frazionamento del debito, anche se dovessero aumentare o diminuire per effetto di disposizioni ministeriali (Circ. INPS 19.8.96 n. 168).
Il tasso di interesse si calcola:
- Interesse mensile = interesse annuo diviso 12;
- Interesse giornaliero = interesse mensile diviso 30;
- Interesse dovuto = interesse giornaliero moltiplicato per il numero di giorni di ritardo.
Impugnazione per Invalidità Sostanziale o Formale
Il soggetto fiscalmente onerato è autorizzato ad impugnare per invalidità sostanziale o formale:
Invalidità Sostanziale
Illustrativamente: oneri già estinti o non imputabili; oneri prescritti; errore nel computo dei tributi, premi, interessi o penalità.
Tali anomalie possono essere contestate tramite impugnazione davanti all’autorità giudiziaria competente (Tribunale – sezione Lavoro).
L’impugnazione va inoltrata entro un periodo decadenziale di 40 giorni, avviandosi dalla notifica della richiesta di pagamento al destinatario.
Invalidità Formale
A titolo esemplificativo: difformità nella struttura dell’atto, o anomalie nella sua notifica. Dunque: omissione delle voci di calcolo; mancanza di firma; notifica nulla o inesistente; motivazione assente o carente.
Tali irregolarità vanno contestate mediante opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni, poiché l’avviso costituisce titolo esecutivo.
L’autorità giudiziaria del Lavoro può interdire l’esecuzione dell’avviso di addebito: l’impugnante deve notificare l’ordinanza di interdizione all’Agente della riscossione competente (art. 24 co. 6 del DLgs. n. 46/99).
Autotutela
Nel caso in cui il debitore non eserciti l’impugnazione giudiziaria nei termini prescritti, l’avviso di addebito si trasforma in incontestabile. È fattibile intervenire in autotutela, per revocare, integralmente o parzialmente, l’avviso, qualora:
Sentenza dell’organo giudiziario che constati l’inconsistenza, totale o parziale, dell’onere contributivo, nonostante il decorrere del termine per la contestazione; in tale ipotesi, l’INPS deve procedere alla revisione/annullamento, che può variare da totale a parziale;
Accertamento, da parte dell’ufficio INPS competente, della legittimità delle ragioni sostanziali del contribuente; in tale scenario, l’Ente, rilevata l’infondatezza delle motivazioni sostanziali che hanno originato l’emissione del titolo, deve procedere alla revisione/annullamento del titolo emesso indebitamente.
Qualora l’ufficio INPS competente rilevi unicamente la legittimità degli errori formali sollevati dal debitore, non può intervenire in autotutela, in presenza di un titolo incontestabile, in quanto l’azione dell’Ente non sarebbe fondata su basi di equità sostanziale.
La richiesta di autotutela può essere inoltrata all’INPS anche tramite i servizi di consultazione, richiesta di interdizione e annullamento totale o parziale dell’avviso di addebito, accessibili dal portale web dell’Ente.
Richiesta di moratoria per invalidazione avviso debito INPS
È d’uopo procedere all’invio digitale della richiesta di moratoria o di invalidazione dell’avviso di addebito, mediante l’utilizzo della piattaforma virtuale predisposta dall’INPS.
Tale sistema permette altresì la consultazione dello stato attuale della supplica e delle eventuali notifiche apposte dall’ufficio INPS preposto. La promulgazione dei decreti avverrà nel pieno rispetto del canone di autoconservazione.
Iniziare l’utilizzo del servizio INPS per la moratoria o invalidazione degli avvisi di debito
Conclusioni
È imperativo gestire con precisione gli avvisi di debito INPS per scongiurare complessità giuridiche e oneri finanziari supplementari. Si esorta i tributari a instaurare una comunicazione anticipatrice con l’INPS e, se ritenuto necessario, a interpellare esperti legali o fiscali per una regolamentazione appropriata della vicenda. Un’azione preventiva e consapevole può drasticamente limitare le ripercussioni avverse di tali avvisi sulle operazioni personali o d’impresa dei tributari.