La srl con capitale < 10.000 Euro ha 4 elementi specializzanti rispetto alle srl ordinarie:
Indice della guida
- – ammontare del capitale sociale tra 1 e 9.999 Euro;
- – conferimenti solo in denaro;
- – integrale versamento del conferimento;
- – riserva di accumulo
Ogni altro aspetto di disciplina segue la srl tradizionale.
Differenze tra la srl tradizionale e quella a capitale <10.000 euro
L’assetto societario in commento non integra un sotto tipo del modello srl, ma una delle sue possibili varianti selezionabili a seconda delle esigenze imprenditoriali in campo, dai soci. Ciò che distingue la configurazione tradizionale da quella a capitale <10.000 Euro è il regime dei conferimenti, la capitalizzazione e la disciplina della riserva legale. Il versamento dei conferimenti agli amministratori non è un tratto caratterizzante perché è comune a tutte le configurazioni di srl. In questa logica si spiegano le misure che seguono: – conferimenti, in sede costitutiva, solo in denaro, per evitare l’appesantimento procedurale, connesso ai conferimenti in natura, per importi di così lieve entità. – immediata liberazione dei conferimenti sottoscritti per l’esiguità del capitale sociale, ma mal si raccorda con la regola fissata dall’art. 2464, comma 4°, c.c., scoraggiando l’utilizzo di tali regole quando la capitalizzazione eccede i 2.500 Euro atteso il diverso regime che informa la liberazione dei conferimenti nei due diversi allestimenti di srl; – corresponsione dei medesimi a mani dell’organo amministrativo.
Dettagli sul capitale sociale
Il capitale sociale nominale della srl può attestarsi legittimamente in un range tra 1 e 9.999 Euro. Benché l’opinione non sia pacifica in dottrina, il capitale minimo previsto dalla legge per la srl si attesti, oggi, a 1 Euro. L’ampiezza della dotazione patrimoniale capitalizzata oggi integra solo il discrimen tra regimi regolamentari differenti, non riuscendo più a fornire un tratto tipologico al modello societario che assiste.
Funzione del capitale sociale
Non sembra che si possa ritenere superata l’esigenza di una dotazione minima di capitale sociale per l’ente in esame posto che, pur essendosi attenuta la sua funzione, anche in tale assetto societario tale elemento sembra destinato a svolgere la funzione organizzativa che gli è propria in ogni modello a vocazione capitalistica. Troveranno applicazione le norme che regolano, nella configurazione tradizionale, le operazioni di aumento del capitale sociale gratuito ed a pagamento; troveranno applicazione le norme che regolano, nella configurazione tradizionale, le operazioni di riduzione del capitale socialeper perdite (nominale) o che, per tale ragione, conducano il medesimo al disotto del minimo legale (1 Euro). Forse, potranno trovare applicazione le regole che informano, nella configurazione tradizionale, l’operazione di riduzione volontaria (reale) del capitale sociale.
Riserva di accumulo ex art. 2463 c.c.
La riserva di accumulo ex art. 2463 c.c.: “La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio approvato, per formare la riserva prevista dall’art 2430, deve essere almeno pari a 1/5 degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, col capitale, 10.000 euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione”.
Finalità della riserva di accumulo
C’è un meccanismo di accumulo di capitale di rischio che si sostituisce a quello indicato dall’art. 2430 c.c. e integra un sistema di rafforzamento forzoso della dotazione di capitale dell’ente mercé l’utilizzo di parte degli utili di esercizio. Tale riserva che, entro certi limiti sostituisce quella legale, svolge una funzione ulteriore rispetto alla medesima atteso che essa non integra solo l’ultimo baluardo di protezione del capitale sociale, ma assolve all’esigenza di autofinanziamento progressivo della società. Con la sua previsione, il Legislatore pare aver voluto fissare un principio di patrimonializzazione progressiva dell’ente per evitare che la possibilità di dare corpo al medesimo quasi senza risorse patrimoniali vada a detrimento dell’esercizio associato dell’attività di impresa. Tale circostanza potrebbe essere interpretata come un embrionale sistema per il recupero della funzione di garanzia e di quella produttiva del capitale sociale.
Per la riserva di accumulo, sulla falsariga di quanto accade per la riserva legale, essa è alimentata da utili di esercizio in misura almeno pari al 20% di quelli realizzati in ragione d’anno sino a che, con la somma capitalizzata (e a nessuna altra voce del netto patrimoniale), si raggiuga la soglia dei 10.000 Euro; è idonea al ripianamento perdite; non è distribuibile tra i soci; è disponibile per l’aumento gratuito del capitale sociale . La riserva di accumulo si applica sia in srls sia in srl a capitale < 10.000 euro. La riserva di accumulo prende il posto della riserva di legge.
Trasformazione da srl a capitale ridotto in srl ordinaria
Non integra un fenomeno trasformativo. Detto passaggio integra solo una modifica dell’atto costitutivo, ai sensi dell’art. 2480 c.c., idonea a recepire il mutamento disciplinare voluto dai soci ed avente ad oggetto l’aumento del capitale sociale dalla soglia originaria a quella minima fissata dalla legge di 10.000 Euro. A tale incremento potrà giungersi: con un aumento del capitale sociale a pagamento; con aumento del capitale sociale gratuito o l’utilizzo dell’eccedenza della riserva di accumulo rispetto ai limiti quantitativi fissati per quella legale. Viene quindi meno l’obbligo di accantonamento utili; c’è la “liberazione” di risorse dalla riserva di accumulo per valori eccedenti la soglia della riserva legale; possibilità, per il futuro, di sottoscrivere aumenti del capitale sociale senza necessità di provvedere al versamento immediato.
Trasformazione da srl ordinaria a srl a capitale ridotto
L’operazione è vista con sospetto da molti posto che, con la sua attuazione (ex art. 2482 c.c.), si potrebbe aggirare il sistema di patrimonializzazione progressiva imposto dal Legislatore come contraltare della possibilità di costituire un ente societario a responsabilità limitata con esigua dotazione di capitale sociale. Altri dicono invece che nulla impedirebbe di addivenire a siffatto risultato con la precisazione che la deliberazione dovrebbe palesare la continuità aziendale onde escludere la funzione liquidatoria ed evitare l’applicazione dell’art. 2484 c.c. Non ha alcuna attinenza con l’ipotesi decritta dall’art. 2482 bis c.c. posto che quest’ultimo suppone un capitale residuo di almeno 10.000 Euro. Può intrecciarsi, a opinione di alcuni, con la disciplina dell’art. 2482 ter c.c. di tal che l’operazione divisata finisca per implementare il novero delle alternative ivi fissate. L’operazione non ha funzione liquidativa, ma mira a garantire la continuità di impresa; andrà esclusa l’operatività dell’art. 2484 c.c. Il capitale sociale dell’ente “di risulta” è interamente versato: sorgerà l’obbligo di alimentare la riserva di accumulo. Si può fare solo se ci sono perdite rilevanti che portano la srl ordinaria al di sotto del proprio limite di capitalizzazione minimo.
Operazioni di fusione e scissione
La dottrina maggioritaria, muovendo dalla considerazione per la quale la srl a capitale < 10.000 Euro non integra neppure un sotto tipo della srl ordinaria, ma solo una sua differente configurazione, ritiene applicabili anche le norme che disciplinano le operazioni di fusione e scissione. Se l’ente di risulta da tali operazioni è una srl a capitale < 10.000 Euro, ad essa andranno applicate le regole che informano detto assetto societario prescelto dai soci. Tale scelta è preferibile rispetto a quella di dare vita, ex novo, per questa via ad una srls posto che a parità di costi si avrebbero meno vincoli e si potrebbero utilizzare gli ampi margini concessi all’autonomia privata nella srl senza dover sottostare ai rigidi precetti ministeriali. Fusione e scissione sono compatibili coi nuovi assetti societari fissati dal legislatore per le srl.